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Documenti necessari per le elezioni.
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Indicazioni per la stesura del Programma Elettorale per i comuni

DOMANDE FREQUENTI

 

Che documenti servono per la presentazione delle candidature?

A - Dichiarazione di presentazione della lista di consiglieri comunali con l’indicazione del Candidato Sindaco;
C – Certificati elettorali attestanti che i presentatori della lista (ovvero i sottoscrittori) siano iscritti nelle liste elettorali del Comune;
D – Dichiarazione di accettazione di candidatura sia per la carica a sindaco che a consigliere comunale;
E – Certificati elettorali che attestino che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della repubblica;
F – Modello di contrassegno di lista.


Quanti candidati a consiglieri bisogna mettere in una lista?

Il numero dipende dagli abitanti del Comune:
Comuni con meno di 15.000 abitanti:
- fino a 3.000 abitanti: minimo 9 massimo 12 candidati;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: minimo 12 e massimo 16 candidati;
- da 10.001 a 15.000: minimo 15 e massimo 20 candidati.
Comuni con più di 15.000 abitanti:
- da 15.001 a 30.000 abitanti: minimo 13 e massimo 20 candidati;
- da 30.001 a 100.000: minimo 20 e massimo 30 candidati.
- da 100.001 a 250.000 abitanti: minimo 27 e massimo 40 candidati;
- Capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti: minimo 27 e massimo 40 candidati;
- da 250.001 a 500.000: minimo 31 e massimo 46 candidati.
- da 500.001 a 1 milione: minimo 15 e massimo 46 candidati.
- da 10.001 a 15.000: minimo 33 e massimo 50 candidati.
- con più di 1 milione di abitanti: minimo 40 e massimo 60 candidati.


Quante firme bisogna raccogliere per presentare una lista nel proprio Comune?

Il numero di firme richieste dipende sempre dal numero di abitanti del Comune:

Abitanti: più di 1 milione – Firme di elettori da raccogliere: min. 1.000 max. 1.500;
Abitanti: da 500.001 a 1 milione – Firme di elettori da raccogliere: min. 500 max. 1.000;
Abitanti: da 100.001 a 500.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 350 max. 700;
Abitanti: da 40.001 a 100.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 200 max. 400;
Abitanti: da 20.001 a 40.000 - Firme di elettori da raccogliere: min. 175 max. 350;
Abitanti: da 10.001 a 20.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 100 max. 200;
Abitanti: da 5.001 a 10.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 60 max. 120;
Abitanti: da 2001 a 5.000 - Firme di elettori da raccogliere: min. 30 max. 60;
Abitanti: da 1.000 a 2.000 – Firme di elettori da raccogliere: min. 25 max. 50;
Abitanti: inferiori a 1000: nessuna firma richiesta

NB: Le firme dei candidati non sono considerate ai fini del conteggio del numero di firme richieste dalla legge per la presentazione della lista.
Sono valide solo per i Comuni con meno di 1.000 abitanti in quanto sono loro stessi che devono sottoscrivere la loro candidatura.


Chi può autenticare le firme dei sottoscrittori?

Notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali; segretario delle procure della repubblica; presidente della provincia; sindaco; assessore comunale; assessore provinciale; presidente del consiglio comunale, consigliere comunale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al sindaco; consigliere provinciale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al presidente della provincia; presidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente di provincia.


In quante Liste e in quanti Comuni ci si può candidare?


Non ci si può candidare in più di una lista nello stesso Comune.
Non ci si può candidare in più di 2 Comuni se le elezioni avvengono nello stesso giorno.
Il consigliere uscente non può candidarsi in un Comune diverso da quello in cui è stato precedentemente eletto.

NB: E’ invece ammesso che una persona si candidi nello stesso Comune sia per l’elezione a consigliere comunale che a consigliere circoscrizionale.


Come deve essere il contrassegno?


Deve essere disegnato su carta lucida con inchiostro tipografico e riportato in 2 dimensioni: uno di diametro 10 cm e 1 di diametro 2 cm. Si ricorda che dovranno essere presentati 3 esemplari.

NB: Per chi presenta una lista Lega Nord con il contrassegno ufficiale può rivolgersi alla Segreteria Organizzativa Federale (organizzazione.federale@leganord.org) che provvederà a far pervenire a mezzo posta 3 esemplari del contrassegno.


Quando vanno presentate le candidature?


Dalle ore 8.00 di venerdì 28 aprile alle ore 12.00 di sabato 29 aprile p.v.

NB: Venerdì 28 aprile la segreteria degli Uffici Comunali sarà aperta sino alle ore 20.00.


Il rappresentante di lista: Come si designa? Quando?


Il rappresentante di lista deve essere un elettore del Comune.

La designazione va fatta compilando il modulo che troverete nella sezione “modulistica” con firma dei delegati autenticata. I rappresentanti di lista non possono essere nominati da persone diverse dai delegati (effettivo e supplente).

L’autentica può essere fatta da:
Notaio; giudice di pace; cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali; segretario delle procure della repubblica; presidente della provincia; sindaco; assessore comunale; assessore provinciale; presidente del consiglio comunale, consigliere comunale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al sindaco; consigliere provinciale che ha preventivamente comunicato la sua disponibilità al presidente della provincia; presidente del consiglio circoscrizionale; segretario comunale; segretario provinciale; funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente di provincia.

NB: Si suggerisce di fare tanti atti separati quante sono le sezioni presso cui i delegati ritengono di designare i rappresentanti

La dichiarazione va fatta al presidente del seggio il sabato pomeriggio (27 maggio p.v.), durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione oppure la mattina della domenica, purché prima dell’inizio della votazione.


COSA OCCORRE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO?

Occorre la tessera elettorale, unitamente alla carta d’identità o altro documento di identificazione (cioè con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare.

I documenti di identificazione di cui sopra sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

            In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità oppure attraverso un altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità.

Cosa deve fare un Cittadino dell'Unione Europea che si vuole iscrivere nelle liste belettorali?

ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

In attuazione alla direttiva della Comunità Europea n. 94/80, il D.lgs 12 aprile 1996, n. 197, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini membri dell’Unione Europea che risiedono in Italia. La domanda di iscrizione può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, non oltre il quinto giorno successivo alla affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
I cittadini di uno stato membro dell’unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali. In tal caso devono richiedere presso il Comune l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.

COME FARE Qualora i cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune intendono esercitare tale diritto, devono presentarsi all’Ufficio Elettorale del Comune dove risiedono, muniti di passaporto valido o altro documento idoneo per la compilazione o l’inoltro della domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale già istituita presso il Comune. L’Ufficio elettorale provvederà, in caso di accoglimento positivo della domanda di iscrizione, ad avvisare il cittadino il quale dovrà ritirare la tessera elettorale, necessaria per esercitare il diritto di voto, presso l’ufficio stesso.
I cittadini dell’Unione inclusi nell’apposita lista vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio nei casi previsti dalla legge.

REQUISITI Essere Cittadino dell’Unione Europea ed essere residente nel Comune.

 


Pagina a cura della Segreteria Organizzativa Federale organizzazione.federale@leganord.org


 

 

Se vogliamo le riforme dobbiamo farcele, perché nessuno le farebbe al nostro posto.
Numerose saranno le riforme della Costituzione che io intendo far partire dalla devoluzione.
Non è difficile sognare. È difficile, invece, sognare confrontandosi con la realtà per cambiarla

Umberto Bossi

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